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Costituzione · art. 40
Aggiornato giugno 2026

Posso scioperare senza essere licenziato?

Dipende
Risposta rapida

Sì: lo sciopero è un diritto e non si può essere licenziati per averlo esercitato. Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione (art. 40). Chi vi aderisce legittimamente non può essere licenziato né sanzionato: il licenziamento per aver scioperato sarebbe illegittimo (e, se discriminatorio, nullo). Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro e va esercitato in forme lecite. Nei servizi pubblici essenziali (sanità, trasporti, scuola, energia) valgono regole particolari (legge 146/1990): occorre un preavviso, vanno garantite le prestazioni indispensabili e i servizi minimi, ed è prevista la Commissione di Garanzia. Durante le ore di sciopero non si percepisce la retribuzione (la trattenuta è proporzionata all'astensione), ma quelle ore non sono un'assenza ingiustificata.

📋 Le regole

  • Lo sciopero è un diritto costituzionale (art. 40)
  • Chi aderisce legittimamente non può essere licenziato né sanzionato
  • Servizi pubblici essenziali: preavviso e prestazioni indispensabili
  • Vigila la Commissione di Garanzia (legge 146/1990)
  • Durante lo sciopero non si percepisce la retribuzione

🔓 Eccezioni

  • Servizi pubblici essenziali: regole, preavviso e servizi minimi obbligatori
  • Scioperi illegittimi o non proclamati nelle forme: senza la stessa tutela
  • Forme di lotta che ledono altri diritti: possono essere limitate

⚠️ Sanzioni e multe

Licenziare o sanzionare un lavoratore per aver aderito a uno sciopero legittimo è un atto illegittimo o nullo, che il lavoratore può impugnare. Nei servizi pubblici essenziali, però, la mancata proclamazione nelle forme, il mancato preavviso o la violazione dei servizi minimi possono comportare sanzioni a carico di chi indice lo sciopero e dei lavoratori, irrogate dalla Commissione di Garanzia. Per il lavoratore, la contropartita è che durante lo sciopero non viene retribuito per le ore di astensione. Per esercitarlo con tutela, aderisci a uno sciopero regolarmente proclamato e rispetta le regole dei servizi essenziali.

📎 Fonti ufficiali

Ultima verifica: 2026-06-20

❓ Domande frequenti

Possono licenziarmi se scioperando?

No, se lo sciopero è legittimo. Lo sciopero è un diritto costituzionale: aderirvi non può comportare licenziamento né sanzioni. Un licenziamento per aver scioperato sarebbe illegittimo e, se discriminatorio, nullo, con possibilità di impugnazione da parte del lavoratore.

Mi pagano le ore di sciopero?

No. Durante le ore di sciopero non si percepisce la retribuzione: la trattenuta è proporzionata al tempo di astensione dal lavoro. In compenso quelle ore non sono considerate un'assenza ingiustificata e non possono essere sanzionate se lo sciopero è legittimo.

Ci sono regole nei servizi pubblici essenziali?

Sì. Nei servizi pubblici essenziali (sanità, trasporti, scuola, energia) la legge 146/1990 prevede preavviso, garanzia delle prestazioni indispensabili e dei servizi minimi, e procedure di proclamazione. La Commissione di Garanzia vigila e può sanzionare le violazioni.

Chi controlla che lo sciopero sia regolare?

La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Verifica il rispetto delle regole (preavviso, servizi minimi, intervalli tra scioperi) e può irrogare sanzioni a sindacati e lavoratori in caso di violazioni.

Qualunque forma di sciopero è tutelata?

Lo sciopero è ampiamente tutelato, ma deve essere esercitato in forme lecite e, nei servizi essenziali, nel rispetto delle regole. Forme di lotta che ledono in modo sproporzionato altri diritti, o scioperi non proclamati correttamente, possono non avere la stessa tutela.

🔎 Ricerche frequenti

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