I tuoi diritti
Articolo 7: la compensazione
Gli importi forfettari — 250 €, 400 €, 600 € — come li fissa la distanza, e l’unica riduzione lecita.
Riferimento normativoUE 261, art. 7
L’articolo 7 è l’articolo del denaro. Fissa un pagamento forfettario per passeggero, indipendente dal prezzo del biglietto, per cancellazioni, negato imbarco e (tramite Sturgeon) ritardi lunghi.
- 250 € — voli fino a 1.500 km
- 400 € — voli intra-UE oltre 1.500 km, e tutti i voli tra 1.500 e 3.500 km
- 600 € — voli oltre 3.500 km tra un aeroporto UE e uno extra-UE
L’art. 7, par. 2 consente alla compagnia di dimezzare l’importo se ti ha riavviato e il ritardo all’arrivo è rimasto contenuto (sotto le 2, 3 o 4 ore a seconda della fascia). È l’unica riduzione lecita — un rimborso parziale o un voucher non la sostituiscono.
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