I tuoi diritti
Articolo 8: rimborso o riavviamento
Cancellato o molto ritardato? Scegli tu: i tuoi soldi indietro, o un nuovo volo verso la destinazione.
Riferimento normativoUE 261, art. 8
Quando un volo è cancellato, ti viene negato l’imbarco o un ritardo raggiunge le cinque ore o più, l’art. 8 ti lascia una scelta — e la scelta è tua, non della compagnia.
- Il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni (più un volo di ritorno al primo punto di partenza se una coincidenza non ha più senso), oppure
- Un riavviamento verso la destinazione finale prima possibile, oppure
- Un riavviamento a una data successiva a te comoda, secondo disponibilità di posti
Se la compagnia offre solo un voucher, puoi comunque pretendere il denaro. Scegliere il rimborso non comporta la rinuncia alla compensazione dovuta separatamente ai sensi dell’art. 7.
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